ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO NUTRIZIONISTA (fonte ONB)
1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 396/67 G.U. n° 149 16.06.1967
DPR 328/2001 G.U. n° 190 suppl. ord. 17.08.2001
DM n. 362 del 22.07.1993 G.U. n° 219 17.09.1993
2) LA PROFESSIONE NELLA NORMATIVA
Legge 396/67
Art. 3: Individua l’oggetto della professione al comma b):
b): valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328
Capo VI, Professione di biologo
Art. 30: Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.
Art. 31: definisce e caratterizza l’attività professionale del biologo obbligatoriamente iscritto all’albo:
h): Problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici
Art. 32: Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 6/S – Biologia;
b) classe 7/S – Biotecnologie agrarie;
c) classe 8/S – Biotecnologie industriali;
d) classe 9/S – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
e) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
f) classe 69/S – Scienze della nutrizione umana.
DM 362 del 22.07.1993
Il DM prevede le singole prestazioni professionali emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministero della Sanità corredato con parere favorevole del Consiglio di Stato in adunanza generale del 28.01.1993.16
Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche; la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, etc. in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività); la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi etc.” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305).
3) APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
La “valutazione dei bisogni nutritivi” è qualificata dalla legge stessa come oggetto della professione:
ne deriva che il risultato della valutazione dei bisogni nutritivi può rivolgersi al cliente nella forma elaborazione/determinazione/prescrizione di una dieta che il medesimo deve rispettare per il conseguimento dei fini che si prefigge.
La legge istitutiva, il DM del Ministero di Grazia e Giustizia e il DPR 328/2001
Abilitano il biologo
• ad eseguire valutazioni dei bisogni nutritivi ed energetici
• a prescrivere conseguentemente le opportune diete.
Ne segue che: il biologo è l’unico professionista a favore del quale esistono precise norme di rango legislativo che riconoscono la sua competenza
• a valutare i bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo
• a prescrivere le conseguenti diete
Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).
In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.